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DECRETO LEGISLATIVO 29 luglio 2015, n. 123. Attuazione
della direttiva 2013/29/UE concernente l’armonizzazione delle
legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul
mercato di articoli pirotecnici.
G. U. 12 agosto 2015 (entrata in vigore 13 agosto 2015)
Vedi il testo allegato in fornato PDF
Si veda anche la circolare 19 agosto 2015
E' un decreto molto importante perché cambia tutto in
materia di articoli pirotecnici, anche se parte delle norme era già
contenuta nel D.to Legislativo 4 aprile 2010 n. 58. Ora però vengono
definte tutte le norme sui controlli. Il Decreto dà attuazione alla
Direttiva europea 2013/29/UE del 2 giugno 2013. Essa avrebbe dovuto
essere attuata entro il 10 luglio 2015, ma al Ministero si sono un po'
persi, la legge delega del 7 ottobre 2014 nr. 154 è uscita solo a fine
ottobre, e quindi il decreto, pubblicato sulla G.U. del 12 agosto
2015 è stato fatte entrare in vigore il giorno dopo, 13 agosto 2015.
Scelta sciagurata perché la norma cambia tutto il sistema di controlli
(etichettature, confezioni, controlli, tracciamento, vendita al
minuto), le imprese hanno bisogno di adeguarsi, ma le nuove
numerose e pesanti sanzioni penali scattano ancor prima che uno abbia
potuto leggersele il giorno di ferragosto. Ciò senza una vera necessità
ed urgenza, ma solo per rimediare alla figuraccia di fronte alle
autorità europee. Purtroppo così facendo si favoriscono le grandi ditte
di importazione e produzione, che hanno largamente aiutato il Ministero
a scrivere il decreto ed hanno potuto prepararsi in anticipo.
Il decreto si applica a tutti i prodotti pirotecnici esclusi i seguenti;
Gli artifici vengo riclassificati in nuove categorie,
fermo restando il concetto che il loro regime è basato sul NEC
(contenuto esplosivo netto). Alla classificazione provvede lo stesso
fabbricante o importatore. Queste sono le categorie:
a) fuochi d’artificio:
1 - categoria FI: fuochi d’artificio che presentano un rischio
potenziale estremamente basso e un livello di rumorosità trascurabile e
che sono destinati ad essere utilizzati in spazi confinati, compresi i
fuochi d’artificio destinati ad essere usati all'interno di
edifici d’abitazione;
2 - categoria F2: fuochi d’artificio che presentano un basso rischio
potenziale e un basso livello di rumorosità e che sono destinati a
essere usati al di fuori di edifici in spazi confinati;
3 - categoria F3: fuochi d’artificio che presentano un rischio
potenziale medio e che sono destinati ad essere usati al di fuori di
edifici in grandi spazi aperti e il cui livello di rumorosità non è
nocivo per la salute umana;
4- categoria F4: fuochi d’artificio che presentano un rischio
potenziale elevato e che sono destinati ad essere usati esclusivamente
da persone con conoscenze specialistiche, comunemente noti quali
«fuochi d’artificio professionali», e il cui livello di rumorosità non
è nocivo per la salute umana;
b) articoli pirotecnici teatrali:
1 - categoria TI : articoli pirotecnici per uso scenico che presentano un rischio potenziale ridotto;
2 - categoria T2: articoli pirotecnici per uso scenico che sono
destinati esclusivamente all'uso da parte di persone con
conoscenze specialistiche;
c) altri articoli pirotecnici:
1 - categoria PI: articoli pirotecnici, diversi dai fuochi d’artificio
e dagli articoli pirotecnici teatrali, che presentano un rischio
potenziale ridotto;
2 - categoria P2: articoli pirotecnici, diversi dai fuochi d’artificio
e dagli articoli pirotecnici teatrali, che sono destinati alla
manipolazione o all'uso esclusivamente da parte di persone con
conoscenze specialistiche.
Le autorizzazioni per qualsiasi utilizzo degli
artifici di cat. F4, T2 e P2 possono essere rilasciate solo ai soggetti
in possesso delle abilitazioni di cui all'articolo 101 Reg. al
T.U. di P.S., e successive modificazioni, che abbiano superato corsi di
formazione, iniziale e periodica, nelle materie del settore della
pirotecnica. In altre parole chi ha fatto l'esame per la capacità
tecnica quale artificiere o pirotecnico dovrà seguire dei corsi di
formazione periodici. Successivi provvedimenti ministeriali
regolamenteranno nuovi metodi di abilitazione e di
formazione. Fino al 13 agosto 2015 rimangono valide le
autorizzazioni già rilasciate (in realtà dovranno restare valide fino a
quando il Ministero non avrà fatto i regolamenti).
Di interesse
generale sono le norme che regolano quali sono i soggetti che possono
acquistare le singole categorie di esplosivi
Gli articoli pirotecnici possono essere ceduti a persone che abbiano:
Cat. |
Età |
Documento |
F1 |
Almeno 14 anni idi età |
Nessuno |
F2 |
Maggiorenni |
Documento di identità |
F3 |
Maggiorenni |
Nulla osta o porto d'armi |
TI |
Maggiorenni |
Carta di Identità |
P1 |
Maggiorenni |
Carta di identità |
F4 |
Maggiorenni con conoscenze specialistiche |
Lic. Art. 47 TULPS o nulla osta |
T2 |
Maggiorenni con conoscenze specialistiche |
Lic. Art. 47 TULPS o nulla osta |
P2 |
Maggiorenni con conoscenze specialistiche |
Lic. Art. 47 TULPS o nulla osta |
Nota: Gli articoli pirotecnici di categoria PI per i
veicoli, compresi i sistemi per airbag e di pretensionamento delle
cinture di sicurezza, non sono messi a disposizione del pubblico, salvo
laddove siano incorporati in un veicolo o in una sua parte staccabile.
Aggiunge poi il Decreto che gli articoli pirotecnici di Cat. F1, F2, T1
e P1 non sono soggetti alle registrazioni sul registro giornaliero e
alle comunicazioni di cui all'art. 55 Reg. T.U. di P.S. Il che
significa che l'acquirente deve esibire la carta di identità per il
controllo della sua età, ma che l'acquisto non viene registrato.
Però l'armiere rischia una sanzione penale, e perciò dovrà almeno farsi
una fotocopia della carta d'identità dell'acquirente, anche se anziano!
L'armiere dovrà comunque scaricare ogni giorno i prodotti soggetti a
carico sul registro.
Scrive poi il decreto, utilizzando la norma dello art. 7 della
direttiva che in certi casi consente di elevare l'età per l'acquisto di
certi prodotti:
a) Per esigenze di ordine, sicurezza, soccorso pubblico e incolumità pubblica (frase assolutamente fuori luogo e incomprensibile; per la direttiva occorreva indicare uno dei tre motivi ), ai minori degli anni 18 è vietata la vendita (credo volessero dire "è vietato vendere ai minori" e non che "i minori non possono vendere"!)
la cessione a qualsiasi titolo o la consegna dei prodotti pirotecnici
del tipo «petardo» che presentino un contenuto esplosivo netto (NEC) di
materiale scoppiante attivo fino a grammi sei di polvere nera, o fino a
grammi uno di miscela a base di nitrato e metallo, o fino a grammi 0,5
di miscela a base di perclorato e metallo, nonché articoli pirotecnici
del tipo «razzo» con un contenuto esplosivo netto (NEC) complessivo
fino a grammi 35, con una carica lampo e di apertura, se presente, di
non oltre 5 grammi di polvere nera o 2 grammi di miscela a base di
nitrato e metallo, o 1 grammo di miscela a base di perclorato e metallo.
b) Gli articoli pirotecnici del tipo «razzo» con
limiti superiori a quelli previsti al comma 5 e con un contenuto
esplosivo netto (NEC) complessivo fino a grammi 75, con una carica
lampo e di apertura, se presente, di non oltre 10 grammi di polvere
nera o 4 grammi di miscela a basi di nitrato e metallo, o 2 grammi di
miscela a base di perclorato e metallo, sono riservati ai maggiori di
anni 18 in possesso del nulla osta del Questore o della licenza di
porto d’armi.
c) I prodotti pirotecnici del tipo «petardo» con
limiti superiori a quelli previsti dal comma 5 e del tipo «razzo» con
limiti superiori a quanto previsto dal comma 6, sono destinati
esclusivamente ad operatori professionali muniti della licenza o del
nulla osta di cui al comma 2 e nell’ambito di spettacoli pirotecnici
autorizzati.
Le norme tecniche e quelle sui livelli acustici non superabili, a seconda dell'impiego, sono contenute negli allegati,
Aggiunge poi che è vietata la compravendita per
corrispondenza di articoli pirotecnici di categoria F4, P2 e T2, di
quelli indicati qui sopra alla lettera c), di quelli appartenenti alla
categoria 4 (deve essere un errore; non esistono più le categorie
numeriche, ma quelle indicate con le lettere F, P e T; il nr. 4 è solo
il numero della elencazione nella direttiva si doveca dire cat F4 ..
.che è già indicata sopra!) a norma art. 53 TULPS
nonché di quelli appartenenti alle medesime categorie
classificati all'art. 3 del DM 9 agosto 2011. Il guaio è che dal DM si ricava ben poco di utile .
Purtroppo è dal 2010 che il Ministero non è in grado di fare uno
straccio di tabella per indicare quale sia, più o meno, e per quanto
possibile, ti raffronto fra le categorie dello allegato A al Reg. di PS
e le nuove categorie e così si continua a navigare nella nebbia, come
si fa dal 2010, fino a che i vecchi prodotti non saranno tutti
riclassificati.
Direi che al Ministero qualcuno non ha retto all'impatto della
direttiva e ha pensato bene di trascinare nel futuro le norme e le
categorie abolite! A mio parere è vano pretendere di riuscire a
classificare questi prodotti con regole precise, perché troppe sono le
variabili; si finirà per dire che l'unico critierio per capire a qualle
categoria appartiene un prodotto è di leggere l'etichetta! Ma come
comportarsi con chi si carica un razzo in casa?
La direttiva non contiene alcuna norma sulla vendita per corrispondenza ed anzi obbliga gli
Stati membri a non vietare, limitare od ostacolare la messa a
disposizione sul mercato di articoli pirotecnici che soddisfano i
requisiti della direttiva. L'obbligo di cedere solo a persone
legittimare all'acquisto per età o titoli è sufficientemente
rispettato, per uso europeo, allegando i necessari documenti all'ordine
di acquisto per corrispondenza; sta nella responsabilità
dell'acquirente di curare che il pacco non venga consegnato ad un
irresponsabile. Quindi la norma viola la direttiva.
La responsabilità della corrispondenza del
prodotto pirotecnico alla normativa grava sul fabbricante (art.6); gli
importatori devono controllare che il fabbricante abbia rispetta la
normativa e appongono i loro dati sull'etichetta (art.10). Agli stessi
obblighi, salvo il nome sull'etichetta, è soggetto il
distributore (art. 11).
L'importazione ed esportazione può avvenire
ad opera di operatori economici muniti della licenza di fabbricazione o
deposito di articoli pirotecnici, di cui all'articolo 47 TULPS: non
occorre licenza ma solo un avviso di spedizione al prefetto (autorità
che rimane competente per licenze ed autorizzazioni, come in passato),
consegnato 48 ore prima della movimentazione; forse per l'importazione,
intendevano dire "prima dell'ingresso sul territorio italiano"? (art.
14).
Viene creato un organismo nazionale italiano detto ACCREDIA il quale
attesterà la validità del certificato di conformità
dell'artificio alla prescrizioni, rilasciato da appositi enti
privati o pubblici a ciò autorizzati e non è chiaro quali potranno
essere (art. 21). La complessità burocratica di questo enti e organi
dediti a convalidare sé stessi e i certificati lascia prevedere la
creazione di numerosi posti di lavoro per amici e parenti di soggetti
ammanicati e il relativo magna-magna. Non ci voleva molto a creare un
solo ente del tipo del Banco di prova.
Per tutte le licenze previste e per il rilascio di tutte le
certificazioni occorre possedere i requisiti soggettivi di cui all'art.
43 del TULPS. Si sono dimenticati di indicare il requisito
dell'idoneità psicofisica.
Il decreto inserisce infine (art.33) stabilisce i reati
che si possono configurare; avrebbero fatto meglio ad aggiornare l'art.
55 TULPS, visto che le pene rimangono sostanzialmente le stesse, e così
aveva fatto espressamente il D.to L.vo 58/2010; invece hanno abrogato
quel decreto, ma hanno conservato il comma 1 dell'art 17 ... senza però
applicarlo!):
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato,
chiunque vende fuochi artificiali o altri prodotti pirotecnici a minori
di anni quattordici è punito con l’arresto da tre mesi ad un anno e con
l’ammenda da 2.000 euro a 20.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque vende o
comunque consegna fuochi d’artificio della categoria F2 e articoli
pirotecnici delle categorie TI e PI a minori di anni diciotto o fuochi
d’artificio della categoria F3 in violazione degli obblighi di
identificazione e di registrazione di cui all'articolo 55 del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, ovvero in violazione delle previste
autorizzazioni di legge, è punito con l’arresto da sei mesi a due anni
e con l’ammenda da 20.000 euro a 200.000 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque vende o
comunque consegna fuochi d’artificio della categoria F4 e articoli
pirotecnici professionali delle categorie T2 e P2 a persone prive
dell'abilitazione e dei requisiti di cui all' articolo 5, comma 2,
ovvero in violazione degli obblighi di identificazione e di
registrazione previsti o delle prescrizioni di cui alle licenze di
polizia, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la
multa da 30.000 euro a 300.000 euro.
4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del
divieto di cui all' articolo 5, comma 8, è punita con l’arresto da un
anno a tre anni e con l’ammenda da 15.000 euro a 150.000 euro.
Vi è poi un nutrito elenco di sanzioni amministrative:
1. Salvo che il fatto costituisca reato, la mancata comunicazione al
prefetto di cui all'articolo 14 comporta l’applicazione della
sanzione amministrativa da 500 euro a 3.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, l’omissione totale
dell’apposizione delle etichette regolamentari sui prodotti
pirotecnici, comunque detenuti, di cui al presente decreto, comporta
l’applicazione della sanzione amministrativa da 200 euro a 700 euro per
ciascun pezzo non etichettato ovvero per ciascuna confezione ancora
integra, qualora i singoli pezzi non etichettati siano contenuti nella
stessa.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, la sanzione di cui al comma 6
si applica anche nei confronti di chiunque detiene, per la sua
immissione sul mercato, un prodotto, ovvero, se previsto, la sua
confezione minima di vendita, che non recano comunque:
4. Nei confronti del soggetto che detiene, per
l’immissione nel mercato, un prodotto sul quale nell'etichetta sono
state omesse, anche parzialmente, indicazioni previste dalla vigente
normativa, diverse da quelle di cui al comma 8, si applica la sanzione
amministrativa da 20 euro a 60 euro per ciascun pezzo parzialmente
etichettato.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione
del divieto di cui all'articolo 19, comma 6, comporta
l’applicazione della sanzione amministrativa da 200 euro a 700 euro per
ciascun pezzo.
Le licenze ed autorizzazioni di polizia possono
essere sospese a chi ha commesso uno dei reati o delle infrazioni
elencare; nelle ipotesi più gravi o in caso di recidiva, può essere,
altresì, disposto il provvedimento di revoca.
Una norma transitoria (art.34) regola la sorte dei prodotti già in circolazione:
- In attesa dell'entrata in vigore della direttiva gli Stati membri non
sono tenuti ad ostacolare la vendita dei prodotti pirotecnici che siano
conformi alla vecchia direttiva 2007/23/CE entro il 1 luglio 2015,
e i certificati sono validi anche ai sensi della nuova direttiva.
- Le autorizzazioni nazionali per i fuochi d'artificio delle
categorie F1, F2 e F3 concesse antecedentemente al 4 luglio 2010
continuano a essere valide sul territorio dello Stato membro che le ha
rilasciate fino alla loro data di scadenza o fino al 4 luglio 2017, a
seconda di quale dei due termini è il più breve.
- Le autorizzazioni nazionali per gli altri articoli pirotecnici, per i
fuochi d'artificio della categoria F4 e per gli articoli pirotecnici
teatrali concesse antecedentemente al 4 luglio
2013 continuano a essere valide sul territorio dello Stato membro
che le ha rilasciate fino alla loro data di scadenza o fino al 4 luglio
2017, a seconda di quale dei due termini è il più breve.
- Le autorizzazioni nazionali relative ad articoli pirotecnici per
i veicoli, anche come pezzi di ricambio, concesse antecedentemente al 4
luglio 2013 continuano ad essere valide fino alla loro scadenza.
email - Edoardo Mori |
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