Enciclopedia delle armi - a cura di Edoardo Mori
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DECRETO LEGISLATIVO 29 luglio 2015, n. 123- Artifici pitotecnici - Nuova legge

DECRETO LEGISLATIVO 29 luglio 2015, n. 123. Attuazione della direttiva 2013/29/UE concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici.
G. U. 12 agosto 2015 (entrata in vigore 13 agosto 2015)

Vedi il testo allegato in fornato PDF

Si veda anche la circolare 19 agosto 2015

E' un decreto molto importante perché cambia tutto in materia di articoli pirotecnici, anche se parte delle norme era già contenuta nel D.to Legislativo 4 aprile 2010 n. 58. Ora però vengono definte tutte le norme sui controlli. Il Decreto dà attuazione alla Direttiva europea 2013/29/UE del 2 giugno 2013. Essa avrebbe dovuto essere attuata entro il 10 luglio 2015, ma al Ministero si sono un po' persi, la legge delega del 7 ottobre 2014 nr. 154 è uscita solo a fine ottobre, e quindi il decreto, pubblicato sulla G.U. del  12 agosto 2015 è stato fatte entrare in vigore il giorno dopo, 13 agosto 2015. Scelta sciagurata perché la norma cambia tutto il sistema di controlli (etichettature, confezioni, controlli, tracciamento, vendita al minuto), le imprese hanno bisogno di adeguarsi, ma  le nuove numerose e pesanti sanzioni penali scattano ancor prima che uno abbia potuto leggersele il giorno di ferragosto. Ciò senza una vera necessità ed urgenza, ma solo per rimediare alla figuraccia di fronte alle autorità europee. Purtroppo così facendo si favoriscono le grandi ditte di importazione e produzione, che hanno largamente aiutato il Ministero a scrivere il decreto ed hanno potuto prepararsi in anticipo.
Il decreto si applica a tutti i prodotti pirotecnici esclusi i seguenti;

  1. agli articoli pirotecnici destinati ad essere utilizzati a fini non commerciali, conformemente alla normativa vigente, dalle Forze armate, dalle Forze di polizia e dai vigili del fuoco;
  2.  all'equipaggiamento che rientra nel campo d’applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407 (Reg. equipaggiamento marittimo delle navi),
  3. agli articoli pirotecnici da impiegarsi nell’industria aeronautica e spaziale;
  4. alle capsule a percussione da utilizzarsi specificamente nei giocattoli che rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54, recante attuazione della direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli;
  5. agli esplosivi che rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, e successive modificazioni (direttiva sugli esplosivi civili);
  6. alle munizioni; rientrano fra di esse anche quella salve destinate ad essere usate in armi portatili
  7. ai fuochi artificiali riconosciuti e classificati ai sensi dell’articolo 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e muniti di etichetta, prodotti dal fabbricante per uso proprio e che siano destinati ad essere utilizzati, sul territorio nazionale, direttamente dal fabbricante medesimo per spettacoli eseguiti da lui direttamente o da dipendenti della sua azienda;
  8. agli articoli pirotecnici esposti in fiere campionarie, mostre e dimostrazioni per la commercializzazione di articoli pirotecnici, oppure fabbricati ai fini di ricerca, sviluppo e prova.
  9. alle campionature di articoli pirotecnici nuovi destinati ad essere movimentate o trasferite in ambito UE per la sottoposizione a prova degli organismi notificati.

Gli artifici vengo riclassificati in nuove categorie, fermo restando il concetto che il loro regime è basato sul NEC (contenuto esplosivo netto). Alla classificazione provvede lo stesso fabbricante o importatore. Queste sono le categorie:
a)  fuochi d’artificio:
1 - categoria FI: fuochi d’artificio che presentano un rischio potenziale estremamente basso e un livello di rumorosità trascurabile e che sono destinati ad essere utilizzati in spazi confinati, compresi i fuochi d’artificio destinati ad essere usati  all'interno di edifici d’abitazione;
2 - categoria F2: fuochi d’artificio che presentano un basso rischio potenziale e un basso livello di rumorosità e che sono destinati a essere usati al di fuori di edifici in spazi confinati;
3 - categoria F3: fuochi d’artificio che presentano un rischio potenziale medio e che sono destinati ad essere usati al di fuori di edifici in grandi spazi aperti e il cui livello di rumorosità non è nocivo per la salute umana;
4- categoria F4: fuochi d’artificio che presentano un rischio potenziale elevato e che sono destinati ad essere usati esclusivamente da persone con conoscenze specialistiche, comunemente noti quali «fuochi d’artificio professionali», e il cui livello di rumorosità non è nocivo per la salute umana;
b)  articoli pirotecnici teatrali:
1 - categoria TI : articoli pirotecnici per uso scenico che presentano un rischio potenziale ridotto;
2 - categoria T2: articoli pirotecnici per uso scenico che sono destinati esclusivamente  all'uso da parte di persone con conoscenze specialistiche;
c)  altri articoli pirotecnici:
1 - categoria PI: articoli pirotecnici, diversi dai fuochi d’artificio e dagli articoli pirotecnici teatrali, che presentano un rischio potenziale ridotto;
2 - categoria P2: articoli pirotecnici, diversi dai fuochi d’artificio e dagli articoli pirotecnici teatrali, che sono destinati alla manipolazione o  all'uso esclusivamente da parte di persone con conoscenze specialistiche.

Le autorizzazioni per qualsiasi utilizzo degli artifici di cat. F4, T2 e P2 possono essere rilasciate solo ai soggetti in possesso delle abilitazioni di cui  all'articolo 101 Reg. al T.U. di P.S., e successive modificazioni, che abbiano superato corsi di formazione, iniziale e periodica, nelle materie del settore della pirotecnica. In altre parole chi ha fatto l'esame per la capacità tecnica quale artificiere o pirotecnico dovrà seguire dei corsi di formazione periodici. Successivi provvedimenti ministeriali regolamenteranno  nuovi metodi di abilitazione e di formazione.  Fino al 13 agosto 2015 rimangono valide le autorizzazioni già rilasciate (in realtà dovranno restare valide fino a quando il Ministero non avrà fatto i regolamenti).
Di interesse generale sono le norme che regolano quali sono i soggetti che possono acquistare le singole categorie di esplosivi
Gli articoli pirotecnici  possono essere ceduti  a persone che abbiano:

Cat.

Età

Documento

F1

Almeno 14 anni idi età

Nessuno

F2

Maggiorenni

Documento di identità

F3

Maggiorenni

Nulla osta o porto d'armi

TI

Maggiorenni

Carta di Identità

P1

Maggiorenni

Carta di identità

F4

Maggiorenni con conoscenze specialistiche

Lic. Art. 47 TULPS o nulla osta

T2

Maggiorenni con conoscenze specialistiche

Lic. Art. 47 TULPS o nulla osta

P2

Maggiorenni con conoscenze specialistiche

Lic. Art. 47 TULPS o nulla osta

Nota: Gli articoli pirotecnici di categoria PI per i veicoli, compresi i sistemi per airbag e di pretensionamento delle cinture di sicurezza, non sono messi a disposizione del pubblico, salvo laddove siano incorporati in un veicolo o in una sua parte staccabile.
Aggiunge poi il Decreto che gli articoli pirotecnici di Cat. F1, F2, T1 e P1 non sono soggetti alle registrazioni sul registro giornaliero e alle comunicazioni di cui all'art. 55 Reg. T.U. di P.S. Il che significa che l'acquirente deve esibire la carta di identità per il controllo della sua età, ma che l'acquisto non viene registrato.  Però l'armiere rischia una sanzione penale, e perciò dovrà almeno farsi una fotocopia della carta d'identità dell'acquirente, anche se anziano! L'armiere dovrà comunque scaricare ogni giorno i prodotti soggetti a carico sul registro.
Scrive poi il decreto, utilizzando la norma dello art. 7 della direttiva che in certi casi consente di elevare l'età per l'acquisto di certi prodotti:
a) Per esigenze di ordine, sicurezza, soccorso pubblico e incolumità pubblica (frase assolutamente fuori luogo e incomprensibile; per la direttiva occorreva indicare  uno dei tre motivi ), ai minori degli anni 18 è vietata la vendita (credo volessero dire "è vietato vendere ai minori" e non che "i minori non possono vendere"!) la cessione a qualsiasi titolo o la consegna dei prodotti pirotecnici del tipo «petardo» che presentino un contenuto esplosivo netto (NEC) di materiale scoppiante attivo fino a grammi sei di polvere nera, o fino a grammi uno di miscela a base di nitrato e metallo, o fino a grammi 0,5 di miscela a base di perclorato e metallo, nonché articoli pirotecnici del tipo «razzo» con un contenuto esplosivo netto (NEC) complessivo fino a grammi 35, con una carica lampo e di apertura, se presente, di non oltre 5 grammi di polvere nera o 2 grammi di miscela a base di nitrato e metallo, o 1 grammo di miscela a base di perclorato e metallo.

b) Gli articoli pirotecnici del tipo «razzo» con limiti superiori a quelli previsti al comma 5 e con un contenuto esplosivo netto (NEC) complessivo fino a grammi 75, con una carica lampo e di apertura, se presente, di non oltre 10 grammi di polvere nera o 4 grammi di miscela a basi di nitrato e metallo, o 2 grammi di miscela a base di perclorato e metallo, sono riservati ai maggiori di anni 18 in possesso del nulla osta del Questore o della licenza di porto d’armi.
c) I prodotti pirotecnici del tipo «petardo» con limiti superiori a quelli previsti dal comma 5 e del tipo «razzo» con limiti superiori a quanto previsto dal comma 6, sono destinati esclusivamente ad operatori professionali muniti della licenza o del nulla osta di cui al comma 2 e nell’ambito di spettacoli pirotecnici autorizzati.
Le norme tecniche e quelle sui livelli acustici non superabili, a seconda dell'impiego, sono contenute negli allegati,

Aggiunge poi che  è vietata la compravendita per corrispondenza di articoli pirotecnici di categoria F4, P2 e T2, di quelli indicati qui sopra alla lettera c), di quelli appartenenti alla categoria 4 (deve essere un errore; non esistono più le categorie numeriche, ma quelle indicate con le lettere F, P e T; il nr. 4 è solo il numero della elencazione nella direttiva si doveca dire cat F4 .. .che è già indicata sopra!)  a norma art. 53 TULPS  nonché di quelli appartenenti alle medesime categorie classificati all'art. 3 del DM 9 agosto 2011. Il guaio è che dal DM si ricava ben poco di utile .
Purtroppo è dal 2010 che il Ministero non è in grado di fare uno straccio di tabella per indicare quale sia, più o meno, e per quanto possibile, ti raffronto fra le categorie dello allegato A al Reg. di PS e le nuove categorie e così si continua a navigare nella nebbia, come si fa dal 2010, fino a che i vecchi prodotti non saranno tutti riclassificati.
Direi che al Ministero qualcuno non ha retto all'impatto della direttiva e ha pensato bene di trascinare nel futuro le norme e le categorie abolite! A mio parere è vano pretendere di riuscire a classificare questi prodotti con regole precise, perché troppe sono le variabili; si finirà per dire che l'unico critierio per capire a qualle categoria appartiene un prodotto è di leggere l'etichetta! Ma come comportarsi con chi si carica un razzo in casa?
La direttiva non contiene alcuna norma sulla vendita per corrispondenza ed anzi  obbliga gli Stati membri a non vietare, limitare od ostacolare la messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici che soddisfano i requisiti della direttiva. L'obbligo di cedere solo a persone legittimare all'acquisto per età o titoli è sufficientemente rispettato, per uso europeo, allegando i necessari documenti all'ordine di acquisto per corrispondenza; sta nella responsabilità dell'acquirente di curare che il pacco non venga consegnato ad un irresponsabile.  Quindi la norma viola la direttiva.

La responsabilità della corrispondenza del  prodotto pirotecnico alla normativa grava sul fabbricante (art.6); gli importatori devono controllare che il fabbricante abbia rispetta la normativa e appongono i loro dati sull'etichetta (art.10). Agli stessi obblighi, salvo il nome sull'etichetta,  è soggetto il distributore (art. 11).
L'importazione ed esportazione può avvenire ad opera di operatori economici muniti della licenza di fabbricazione o deposito di articoli pirotecnici, di cui all'articolo 47 TULPS: non occorre licenza ma solo un avviso di spedizione al prefetto (autorità che rimane competente per licenze ed autorizzazioni, come in passato), consegnato 48 ore prima della movimentazione; forse per l'importazione, intendevano dire "prima dell'ingresso sul territorio italiano"? (art. 14).
Viene creato un organismo nazionale italiano detto ACCREDIA il quale attesterà la validità del certificato di conformità dell'artificio  alla prescrizioni, rilasciato da appositi enti privati o pubblici a ciò autorizzati e non è chiaro quali potranno essere (art. 21). La complessità burocratica di questo enti e organi dediti a convalidare sé stessi e i certificati lascia prevedere la creazione di numerosi posti di lavoro per amici e parenti di soggetti ammanicati e il relativo magna-magna. Non ci voleva molto a creare un solo ente del tipo del Banco di prova.
Per tutte le licenze previste e per il rilascio di tutte le certificazioni occorre possedere i requisiti soggettivi di cui all'art. 43 del TULPS. Si sono dimenticati di indicare il requisito dell'idoneità psicofisica.

Il decreto inserisce infine (art.33) stabilisce i reati che si possono configurare; avrebbero fatto meglio ad aggiornare l'art. 55 TULPS, visto che le pene rimangono sostanzialmente le stesse, e così aveva fatto espressamente il D.to L.vo 58/2010; invece hanno abrogato quel decreto, ma hanno conservato il comma 1 dell'art 17 ... senza però applicarlo!):
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque vende fuochi artificiali o altri prodotti pirotecnici a minori di anni quattordici è punito con l’arresto da tre mesi ad un anno e con l’ammenda da 2.000 euro a 20.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque vende o comunque consegna fuochi d’artificio della categoria F2 e articoli pirotecnici delle categorie TI e PI a minori di anni diciotto o fuochi d’artificio della categoria F3 in violazione degli obblighi di identificazione e di registrazione di cui  all'articolo 55 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ovvero in violazione delle previste autorizzazioni di legge, è punito con l’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da 20.000 euro a 200.000 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque vende o comunque consegna fuochi d’artificio della categoria F4 e articoli pirotecnici professionali delle categorie T2 e P2 a persone prive dell'abilitazione e dei requisiti di cui all' articolo 5, comma 2, ovvero in violazione degli obblighi di identificazione e di registrazione previsti o delle prescrizioni di cui alle licenze di polizia, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 30.000 euro a 300.000 euro.
4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del divieto di cui all' articolo 5, comma 8, è punita con l’arresto da un anno a tre anni e con l’ammenda da 15.000 euro a 150.000 euro.

Vi è poi un nutrito elenco di sanzioni amministrative:
1. Salvo che il fatto costituisca reato, la mancata comunicazione al prefetto di cui  all'articolo 14 comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da 500 euro a 3.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, l’omissione totale dell’apposizione delle etichette regolamentari sui prodotti pirotecnici, comunque detenuti, di cui al presente decreto, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da 200 euro a 700 euro per ciascun pezzo non etichettato ovvero per ciascuna confezione ancora integra, qualora i singoli pezzi non etichettati siano contenuti nella stessa.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, la sanzione di cui al comma 6 si applica anche nei confronti di chiunque detiene, per la sua immissione sul mercato, un prodotto, ovvero, se previsto, la sua confezione minima di vendita, che non recano comunque:

  1. la marcatura «CE del tipo» ovvero gli estremi del riconoscimento ai sensi dell’articolo 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
  2. gli estremi del provvedimento di riconoscimento e la classificazione del Ministero dell'interno, ove previsti;
  3. le complete istruzioni per l’uso, le avvertenze e le indicazioni per il trasporto in sicurezza, nonché la data di scadenza, se prevista, e l’anno di produzione, scritte in italiano, con caratteri chiari e facilmente leggibili;
  4. le precise ed univoche indicazioni su elementi essenziali per l’individuazione del fabbricante, dell’importatore, del distributore e per tracciare il prodotto, compreso l’indicazione in grammi del NEC (contenuto esplosivo netto).

4. Nei confronti del soggetto che detiene, per l’immissione nel mercato, un prodotto sul quale nell'etichetta sono state omesse, anche parzialmente, indicazioni previste dalla vigente normativa, diverse da quelle di cui al comma 8, si applica la sanzione amministrativa da 20 euro a 60 euro per ciascun pezzo parzialmente etichettato.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione del divieto di cui  all'articolo 19, comma 6, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da 200 euro a 700 euro per ciascun pezzo.

Le licenze ed autorizzazioni di polizia  possono essere sospese a chi ha commesso uno dei reati o delle infrazioni elencare; nelle ipotesi più gravi o in caso di recidiva, può essere, altresì, disposto il provvedimento di revoca.
Una norma transitoria (art.34) regola la sorte dei prodotti già in circolazione:
- In attesa dell'entrata in vigore della direttiva gli Stati membri non sono tenuti ad ostacolare la vendita dei prodotti pirotecnici che siano conformi alla vecchia direttiva 2007/23/CE entro il 1 luglio 2015, e i certificati sono validi anche ai sensi della nuova direttiva.
- Le autorizzazioni nazionali per i fuochi d'artificio delle categorie F1, F2 e F3 concesse antecedentemente al 4 luglio 2010 continuano a essere valide sul territorio dello Stato membro che le ha rilasciate fino alla loro data di scadenza o fino al 4 luglio 2017, a seconda di quale dei due termini è il più breve.
- Le autorizzazioni nazionali per gli altri articoli pirotecnici, per i fuochi d'artificio della categoria F4 e per gli articoli pirotecnici teatrali concesse antecedentemente al 4 luglio 2013 continuano a essere valide sul territorio dello Stato membro che le ha rilasciate fino alla loro data di scadenza o fino al 4 luglio 2017, a seconda di quale dei due termini è il più breve.
- Le autorizzazioni nazionali relative ad articoli pirotecnici per i veicoli, anche come pezzi di ricambio, concesse antecedentemente al 4 luglio 2013 continuano ad essere valide fino alla loro scadenza.


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